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Soggetti all’Irap i professionisti con strutture di modeste entità

Il libero professionista è tenuto al pagamento dell’Irap anche se lavora con una struttura di modesta entità. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 19688/2011 del 27 settembre scorso.


La Cassazione ha esaminato il caso della Commissione Tributaria del Lazio, che aveva concesso il rimborso dell’imposta a tre liberi professionisti perché titolari di un assetto organizzativo di rilievo minimale.


Contro questa decisione era stato presentato ricorso dall’Agenzia delle Entrate, accolto dalla Cassazione dal momento che, essendo liberi professionisti, i contribuenti operano con autonoma organizzazione, quindi non in modo subordinato o in rapporto di collaborazione.

La struttura propria, anche se minima, costituisce quindi la base reale dell’imposizione specifica, a prescindere dal reddito finale.

La Cassazione ha specificato che l’autonoma organizzazione ricorrere quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, e non inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, se impiega i beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione e se si avvale in modo non occasionale del lavoro altrui.

L’applicazione dell’Irap è esclusa solo in caso di attività non autonomamente organizzata. L’onere della prova ricade però sul contribuente che chiede il rimborso.

In passato la giurisprudenza non ha avuto una posizione univoca in materia. Di recente, infatti, è stato affermato che ha diritto al rimborso dell’Irap il professionista con uno studio in affitto.

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